Sentenza 9936/2014
Questione pregiudiziale – Principio della ragione più liquida
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l’infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l’origine dell’evento dannoso in una utilizzazione impropria della “res” da parte del danneggiato).
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 08-05-2014, n. 9936 (CED Cassazione 2014)
Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza
I FATTI
Vi. e Po. St., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la società Ca. nella qualità di genitori esercenti potestà sul figlio An., esposero che quest’ultimo, nel partecipare al programma estivo “Vacanza-Studio” organizzato dalla convenuta (società di diritto tedesco), si era infortunato nel corso di una partita di basket, tenutasi alla presenza di un istruttore, a causa di una schiacciata a canestro durante la quale si era appeso alla struttura metallica, che, cedendo sotto il suo peso, ne aveva causato la caduta e le conseguenti lesioni.
Gli attori chiesero, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dal minore.
Il giudice di primo grado, ritenuta e dichiarata la propria competenza giurisdizionale, respinse la domanda, ritenendo che, nella specie, il caso fortuito idoneo a superare la responsabilità del custode (inquadrata la fattispecie nell’alveo dell’art. 2051 c.c.) fosse consistito nel comportamento del danneggiato, causalmente rilevante in via esclusiva nella verificazione dell’evento, per essersi il minore appeso alla struttura metallica del canestro nonostante l’istruttore lo avesse più volte avvisato di evitare le schiacciate e, soprattutto, di non appendersi mai al canestro. La sentenza, impugnata da Portioli An. (nelle more divenuto maggiorenne), fu riformata dalla Corte di appello di Roma, che, confermata la statuizione pregiudiziale sulla giurisdizione del giudice italiano, condannò la società appellata al pagamento della somma di oltre 23 mila Euro in suo favore.
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla Ca. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame. Resiste Portioli An. con controricorso.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è fondato.
Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.
All’accoglimento della censura in discorso consegue, ipso facto, l’assorbimento (per difetto di interesse) di quella relativa al preteso difetto di giurisdizione del giudice italiano (peraltro infondata nel merito, avendo, in proposito, la Corte territoriale fatto buon governo dei principi più volte predicati, in subiecta materia, da questo giudice di legittimità in casi analoghi), sì come contestata dal solo ricorrente (mentre l’odierno resistente instava a tutt’oggi per la conferma di tale statuizione, così mostrandosi a sua volta carente di interesse ad una pronuncia contraria).
Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 20 c.p.c., ed erronea interpretazione del D.L. n. 111 del 1995, art. 17.
Il motivo è fondato.
Come correttamente opinato dal giudice di primo grado, difatti, alla luce delle non contestate circostanze di fatto emerse in corso di causa, l’incidente ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva dell’indisciplinato minore il quale, nonostante fosse stato specificamente e reiteratamente avvertito del pericolo (peraltro, noto a qualsiasi pur sprovveduto praticante del gioco del basket) di rottura del canestro in conseguenza del (peraltro inutile) gesto di appendersi con tutto il proprio peso all’anello del canestro dopo una schiacciata, si era ben guardato dal prestare osservanza a tale indicazione – ne’ appare predicabile, nella specie, l’esistenza di obbligo dell’istruttore di un comportamento di diverso tenore, a meno di non ritenere indispensabile l’immediato allontanamento dal terreno di gioco del riottoso giovane, condotta in concreto inesigibile per la imprevedibilità della poco responsabile condotta di lì a poco caparbiamente reiterata dall’odierno resistente). L’utilizzazione palesemente impropria della res, nonostante la condotta di precauzione e di cautela tenuta dal suo custode pro tempore, integra tout court l’ipotesi del c.d. fortuito soggettivo, la cui funzione esimente da responsabilità per il detto custode appare nella specie indiscutibile.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria, dichiarando compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.