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Disposizioni sulla legge in generale – Art. 1 – 31

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CODICE CIVILE

Libro Primo – Delle persone e della famiglia (Artt. 1-455)

Libro Secondo – Delle successioni (Artt. 456-809)  

Libro Terzo – Della proprietà (Artt. 810-1172)

Libro Quarto – Delle obbligazioni (Artt.1173-2059)

Libro Quinto – Del lavoro (Artt. 2060-2642)

Libro Sesto – Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2969)

Disposizioni sulla legge in generale (Artt. 1-31)

Disposizioni di attuazione e transitorie (Artt. 1-256)

 

 

Disposizioni sulla legge in generale

Capo I – Delle fonti del diritto

Art. 1. – Indicazione delle fonti.
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
4) gli usi.

Art. 2. Leggi.
La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3. – Regolamenti.
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Art. 4. – Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Artt. 5 – 6 – 7 (abrogati)

Art. 8. – Usi.
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Art. 9. – Raccolte di usi.
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Capo II – Dell’applicazione della legge in generale

Art. 10. – Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 11. – Efficacia della legge nel tempo.
La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Art. 12. – Interpretazione della legge.
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13. (Abrogato)

Art. 14. – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15. – Abrogazione delle leggi.
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 16. – Trattamento dello straniero.
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Artt. 17 – 31 (Abrogati)