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RICORSO PER CASSAZIONE – Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione

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INAMMISSIBLITA’ E IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

1. Breve disamina del ricorso per cassazione; 2. Inammissibilità e improcedibilità del ricorso.

Il presente articolo, oltre ad una breve disamina del ricorso per cassazione, vuole offrire indicazioni pratiche agli operatori del diritto al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione o dei singoli motivi.


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1. BREVE DISAMINA DEL RICORSO PER CASSAZIONE

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge (art. 65 R.D. n. 12/1941).

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, in quanto delimitato e vincolato dai motivi di ricorso. Pertanto il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass. 15.05.2018, n. 11603)

L’art. 360, comma primo, c.p.c. indica le sentenze impugnabili e i motivi di ricorso; l’art. 362 indica le sentenze impugnabili per motivi attinenti alla giurisdizione.

Ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Ai sensi dell’art. 362 c.p.c. possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

ll ricorso è sottoscritto a pena d’inammissibilità da avvocato iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori, tenuto dal C.N.F. (art. 33 R.D.L n. 1578/1933), munito di procura speciale rilasciata dopo la pronunzia impugnata ma non dopo la proposizione del ricorso, quindi in concreto a margine o in calce al ricorso (art. 83 c.p.c.) o per atto pubblico o scrittura autenticata anteriore alla notifica.

Nel regolamento di competenza (art. 47 c.p.c.) il difensore può non essere iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori e basta il mandato ricevuto per il giudizio di merito.

Il ricorso va notificato nel rispetto dei termini perentori degli artt. 325, comma ultimo, artt. 326, 327, 328, 362 e art. 420-bis e nei luoghi dell’art. 330 c.p.c.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.):

1) l’indicazione delle parti;

2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorso notificato (che determina la pendenza del giudizio di cassazione) deve essere depositato in cancelleria entro gg. 20 dalla notifica a pena dimprocedibilità (art. 369, comma primo, c.p.c.).

Con il ricorso devono essere depositati a pena dimprocedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d’ufficio (art. 369, comma ultimo, c.p.c.); tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Il ricorso può essere depositato anche per posta; fa fede la data di spedizione, sicché della busta con cui il plico è arrivato si fa allegazione al fascicolo d’ufficio (art. 134, comma ultimo, disp. att. c.p.c.).

All’atto del deposito, debbono unirsi almeno tre copie in carta libera del provvedimento impugnato e del ricorso (art. 137, comma primo, disp. att. c.p.c.); la Corte invita a depositarne altre quattro.

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Cass. 04.04.2018, n. 8245).

Dopo la scadenza dei termini di legge per il deposito del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, il ricorso può essere trasmesso all’esame dei magistrati della Corte.

L’art. 376 cod. proc. civ. stabilisce che l’apposita sezione (la Sesta) trattiene il ricorso quando ricorrono i presupposti per decidere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 nn. 1 e 5; ossia quando il ricorso risulta:

– “inammissibile” (art. 375 n. 1: “dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360“);

– “manifestamente fondato” o “manifestamente infondato” (art. 375 n. 5: “accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza“).

 

Controricorso

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Al controricorso si applicano (art. 371, comma secondo, c.p.c.), per quanto possibile, gli artt. 365 e 366: dovrà essere sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori (art. 365 c.p.c.) e dal punto di vista del contenuto deve modellarsi sul contenuto del ricorso (art. 366 c.p.c.), per quanto il richiamo ai fatti di causa può essere assolto anche con richiamo a quanto esposto nel ricorso e nella sentenza. Il controricorso, comunque, non può essere una mera costituzione in giudizio ma deve esporre deduzioni specifiche.

Entro gg. 20 dalla notifica, il controricorso deve essere depositato in cancelleria, con gli atti e documenti e la procura se conferita con atto separato (art. 370, comma ultimo, c.p.c.); manca una sanzione espressa, ma la giurisprudenza ritiene che l’omesso o tardivo deposito determini inammissibilità o improcedibilità.

Se la parte intende anch’essa impugnare, deve proporre assieme al controricorso ricorso incidentale (art. 371 c.p.c.), che è modellato sul contenuto del ricorso.

 

Deposito di documenti

Nel giudizio di cassazione non è ammessa la produzione di documenti non prodotti nei gradi di merito, salvo attengano all’ammissibilità (o inammissibilità) del ricorso o alla nullità della sentenza (art. 372 c.p.c.).

 

2. INAMMISSIBILITA’ E IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

Prima di procedere nell’esame delle pronunce di legittimità, è opportuno soffermarsi ed approfondire le differenti fattispecie riconducibili all’inammissibilità e alla improcedibilità.

L’inammissibilità e la improcedibilità del ricorso costituiscono sanzioni poste a carico del ricorrente in caso di inosservanza delle norme che disciplinano la proposizione del ricorso per cassazione.

Esse impediscono al giudice di decidere sul merito del ricorso e, una volta dichiarate, comportano ai sensi dell’art. 387 c.p.c. – la non riproponibilità del ricorso, anche qualora il termine per la proposizione dello stesso non sia ancora decorso.

Entrambe sono rilevabili d’ufficio e sono insanabili (a differenza della nullità).

L’inammissibilità sanziona la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del “potere di impugnazione”; l’improcedibilità, invece, sanziona la
“inattività del ricorrente” (una inattività qualificata) relativamente ad un ricorso che è stato correttamente proposto: essa è collegata dalla legge al mancato compimento di un’attività entro il termine perentorio stabilito e, quindi, costituisce una vera e propria decadenza (di carattere processuale).

 

2.1. Improcedibilità. – Le cause di improcedibilità hanno carattere tassativo, nel senso che la improcedibilità deve essere specificamente comminata dalla legge con riferimento a specifici inadempimenti della parte.

Sono causa di improcedibilità del ricorso:

1) Il mancato deposito del ricorso nel termine di di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (art. 369, primo comma, c.p.c.);

2) Il mancato deposito, unitamente al ricorso, del decreto di concessione del gratuito patrocinio, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta, della procura speciale se conferita con atto separato e, ancora, degli atti processuali o documenti o contratti sui quali il ricorso si fonda (art. 369 secondo comma, c.p.c.);

3) il mancato deposito – entro venti giorni dalla scadenza del termine perentorio assegnato – del ricorso notificato a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa dalla Corte (art. 371 bis c.p.c.); ipotesi che la giurisprudenza ha esteso al caso di rinnovazione della notificazione del ricorso disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 1930/2017).

 

2.2. Inammissibilità

A differenza della improcedibilità, L’inammissibilità è una nozione assai più ampia della improcedibilità, non disciplinata organicamente dalla legge e non soggetta al principio di tassatività. Le ipotesi di inammissibilità devono pertanto ricavarsi dal sistema.

L’inammissibilità può essere:

– di “carattere processuale” (si tratta della classica figura di inammissibilità previste dalla legge o desumibili dal sistema);

– “di carattere meritale” (figura di recente elaborazione).

Le figure di inammissibilità di carattere processuale previste specificamente dalla legge sono:

– il ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 360 c.p.c.);

– il ricorso proposto fuori termine (artt. 324 e segg. c.p.c.);

– il ricorso proposto da un soggetto che ha fatto acquiescenza alla sentenza (art. 329 c.p.c.);

– il ricorso differito avverso una sentenza non definitiva che non sia stato preceduto da tempestiva riserva di impugnazione (art. 361 c.p.c.);

– la mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti nel termine fissato dalla Corte (art. 331 c.p.c.)

– la mancanza di procura speciale del difensore che ha sottoscritto il ricorso (art. 365 c.p.c.);

– la mancanza nel ricorso degli elementi costitutivi elencati nell’art. 366 cod. proc. civ.: 1) indicazione delle parti; 2) indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) esposizione sommaria dei fatti di causa; 4) motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) specifica
indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda;

– mancanza dei motivi previsti dall’art. 360, primo comma, c.p.c. (art. 375 n. 1 c.p.c.).

Le figure di inammissibilità di merito (o sostanziale) sono:

– quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis n. 1 c.p.c.);

– quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 360 bis n. 2 c.p.c.).

Vi sono inoltre ipotesi di inammissibilità che si ricavano dal sistema:

– difetto materiale di notificazione del ricorso o inesistenza della notificazione (Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015)

– mancata rinnovazione della notifica nulla su ordine della Corte (art. 291 c.p.c.);

– carenza di “legittimazione processuale” (ossia carenza del “presupposto processuale” costituito dalla capacità del ricorrente di stare in giudizio);

– carenza di “legittimazione ad impugnare” (che si ha quando il ricorso è proposto da chi non sia stato parte nei giudizi di merito);

– carenza di “interesse ad impugnare” ( che si ha quando il ricorrente non risulti neppure in parte soccombente rispetto alle sue pretese sostanziali).

– carenza di interesse in caso di omessa impugnazione di una della rationes decidendi autonome su cui si fonda la sentenza impugnata:

 

 

Selezione delle pronunce di inammissibilità:

Riformulazione art. 360, comma 1, n. 5, cpcCensura di insufficienza della motivazione – Inammissibilità 

In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-3-2022, n. 7090

 

Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione – Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di precisazione delle conclusioni – Onere di indicazione nel ricorso a pena di inammissibilità 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-12-2021, n. 41205

 

Sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei

In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 9.12.2021, n. 39169

 

Principi di chiarezza e sintesi espositiva del ricorso – Violazione

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l’eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell’esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30.11.2021, n. 37552

 

Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità. Cassazione Civile, Sezione 6L, Ordinanza 26.11.2021, n. 36881

 

Sentenza non definitiva declinatoria della giurisdizione – Impugnazione immediata o riserva di impugnazione – Necessità

Nell’ipotesi di pluralità delle domande tra le stesse parti processuali, le decisioni sulla giurisdizione, se negative e pertanto declinatorie della stessa in relazione ad alcune domande, sono definitive e ostano alla prosecuzione del processo, perché sono pronunce che definiscono parzialmente il giudizio; pertanto, rispetto alle domande per le quali la Corte di merito abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, pronunciando una decisione in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, la decisione deve essere impugnata immediatamente, ai sensi dell’art360 c.p.c., o essere fatta oggetto di riserva facoltativa di ricorso, ex art. 361 c.p.c., pena l’inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione a dette domande, se tardivamente proposto soltanto all’esito dell’intero giudizio. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30.9.2021, n. 26591

 

Procura apposta su foglio separato – Espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione – Riferimento esclusivo ad incombenti dei gradi di merito – Inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con … più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali …”). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 18-2-2020, n.  4069

 

Ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società estinta – Inammissibilità

Il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell’avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l’onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1392

 

Apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – Sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti storici

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l’omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27.12.2019, n. 34476

 

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Art360, comma 1, n. 5, c.p.c.)

L’art360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo. (Nella specie, il professionista aveva impugnato l’esclusione dalla prededuzione del proprio credito professionale deducendo l’omessa valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi fallita). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 6-9-2019, n. 22397

 

Censura di insufficienza della motivazione

In seguito alla riformulazione dell’art360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art360, primo comma, n. 4, c.p.c..

 

Deduzione di mancanza o insufficienza della motivazione o di violazione di legge

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-5-2018, n. 10862

 

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Difetto di specificità

In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 2-3-2018, n. 5001

 

Erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art360, comma 1, n. 3, c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non del n. 4 della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art360, comma 1, n. 4, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 2-3-2018, n. 4963

 

Inammissibilità ex art360 – Bis, n. 1, c.p.c. 

In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all’art360 bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 22-2-2018, n. 4366

 

Sentenza fondata su una pluralità di ragioni autonome – Impugnazione contro tutte le ‘rationes decidendi’

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull’ulteriore ed autonoma “ratio decidendi” della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell’attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell’atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.). Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 18-4-2017, n. 9752

 

Inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 28-4-2017, n. 10553

 

Omessa od erronea valutazione di un documento

Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 28-9-2016, n. 19048