Ordinanza 4667/2023
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria – Sentenza d’appello che dichiara l’incompetenza funzionale e revoca il decreto ingiuntivo – Rimedi
In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l’opponente eccepisca l’incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-2-2023, n. 4667 (CED Cassazione 2023)
Art. 645 cpc (Opposizione a decreto ingiuntivo) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) s.r.l. (di seguito: “Società Agricola”, odierna ricorrente) svolge attività di coltivazione diretta di fondi rustici, viti-vinicoltura, allevamento di animali ed altre attività connesse. Con contratto del 17/3/2015 e fino al 31/12/2015, la Società Agricola ricevette in affitto dalla (OMISSIS) s.r.l. (di seguito: ” (OMISSIS)”, odierna resistente) alcuni fondi rustici siti in Comune di (OMISSIS).
2. Con decreto ingiuntivo n. 507/2018 del Tribunale di Udine (OMISSIS) ingiunse a Società Agricola di pagare l’importo di Euro 5.716,59, quale canone di utilizzo di una cantina e relative attrezzature, credito che traeva origine dal contratto di affitto di fondi rustici di cui al punto che precede, cessato il 31/12/2015.
3. Società Agricola propose opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l’incompetenza funzionale del giudice adito per essere la controversia di competenza della sezione agraria, e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo per l’infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
4. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, (OMISSIS) chiese, in via preliminare, che fosse accolta l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito (sezione agraria) in favore del giudice ordinario che ha emesso il decreto ingiuntivo, e in subordine, eccepì la tardività del ricorso in opposizione essendo lo stesso notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto. Nel merito, chiese la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Il Tribunale di Udine dichiarò improcedibile l’opposizione e, per effetto, confermò il decreto di ingiuntivo, compensando tra le parti di spese di lite.
6. La decisione del Tribunale venne appellata da Società Agricola dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, assumendo che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente ritenuto che il giudizio, concernente una controversia in materia di contratti agrari, di competenza esclusiva della sezione agraria, seguiva il rito del lavoro, nondimeno aveva errato nel reputare il detto rito non applicabile in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, andando seguito il “rito del provvedimento richiesto ed ottenuto dal ricorrente, anche se errato”. Società agricola si dolse del non avere il giudice di primo grado valutato che la tipicità della materia imponeva di proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del “ricorso” e nel rispetto del “rito del lavoro”, e che era stata tempestivamente eccepita l’incompetenza funzionale e la competenza a decidere della sezione agraria. Secondo l’appellante, l’opposizione andava di conseguenza ritenuta tempestiva, perchè proposta ritualmente con ricorso depositato nei termini, e non con atto di citazione.
(OMISSIS) si costituì rilevando come il Tribunale avesse evidenziato la natura agraria della controversia, dichiarando tuttavia la tardività dell’opposizione. Chiese, pertanto, di accertare la natura ordinaria della domanda da essa formulata, e, per l’effetto, di respingere l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore della sezione specializzata agraria formulata da società agricola. Conclusivamente, (OMISSIS) chiese di respingere il ricorso in opposizione, e con esso tutte le contestazioni avanzate, anche in via riconvenzioriale, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale.
7. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 619/2018, oggetto di ricorso, si è così pronunciata: “(…) la decisione (del primo giudice) è censurabile. L’accertamento giudiziale intervenuto circa la natura agraria della controversia e l’individuazione del rito cui era assoggettata, quello del lavoro, non sono stati oggetto di gravame. Orbene l’opposizione al decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso, come nella fattispecie avvenuto. Il ricorso (…) era dunque tempestivo. Il Giudice dell’opposizione, a fronte della natura della controversia e della competenza funzionale della sezione specializzata agraria, avrebbe dovuto dare corso “d’ufficio” al cambiamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c. e non come avvenuto provvedervi implicitamente, non essendo al riguardo necessario ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione che l’opponente espressamente insti per l’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 420 c.p.c. In conclusione, pertanto, in accoglimento dell’appello proposto, l’impugnata sentenza va riformata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e infine va dichiarata l’incompetenza funzionale del giudice ordinario e la competenza a decidere della sezione agraria specializzata. Sussistono giustificati motivi, valutato l’esito complessivo del giudizio e le peculiarità dello stesso, per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi”.
8. Contro la predetta sentenza della Corte di Appel o di Trieste (di seguito anche: la “Corte”) la società (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso fondato su due motivi. La società (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso con ricorso incidentale.
9. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..
10. Le ricorrenti, in via principale e incidentale, hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto esaminato il ricorso incidentale, che pone una questione logicamente prioritaria. Con un unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 415, 426 e 641 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, art. 4 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l’opposizione a decreto ingiuntivo, presentata con ricorso e non con citazione, potesse comportare il passaggio del rito, e per aver comunque valutato a tal fine la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla data di deposito del ricorso, e non invece in relazione alla data di notifica dell’opposizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Movendo dalla premessa del carattere impugnatorio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente incidentale si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo è dall’art. 645 c.p.c. attribuita all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Competenza che ha carattere funzionale e inderogabile.
La ricorrente incidentale lamenta che, a tale stregua, pur essendo la controversia di natura agraria, trattandosi di pretesa creditoria connessa a contratto di affitto agrario, la Corte di merito ha, nell’impugnata sentenza, erroneamente ritenuto tempestiva l’opposizione spiegata da controparte, laddove, applicandosi alla stessa la disciplina del giudizio di impugnazione, la competenza appartiene funzionalmente allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, secondo il rito avanti allo stesso applicabile, nella specie quello ordinario, la disciplina del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. non essendo applicabile ai giudizi impugnatori, e non essendo per altro verso possibile ritenersi l’erronea introduzione a mezzo ricorso nella specie sanata, stante la tardività della relativa notificazione, avvenuta oltre il termine di 40 giorni dall’emissione del decreto.
La ricorrente in via incidentale fa al riguardo richiamo all’ordinanza Cass., Sez. 6, 12/3/2019, n. 7071, secondo cui “L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione, non potendo trovare applicazione il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, art. 4 il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo”.
Il motivo è inammissibile.
Nella sentenza impugnata la Corte di merito dà atto che: “l’accertamento giudiziale intervenuto circa la natura agraria della controversia e l’individuazione del rito cui era assoggettata, quello del lavoro, non sono stati oggetto di gravame” (così alle pp. 13-14 della sentenza).
Nell’osservare che pertanto “L’opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso, come nella fattispecie avvenuto”, il giudice conclude per la tempestività del “ricorso depositato in data 11/5/2018”, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di “incompetenza funzionale del giudice ordinario rispetto alla sezione agraria”, pronunciando altresì sulle spese di lite.
Orbene, a fronte di siffatta pronuncia l’odierna ricorrente ha inammissibilmente proposto ricorso per cassazione, in violazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o come nella specie di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione; con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione come nel caso proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrono i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (v. Cass., 7/5/2015, n. 9268; Cass., 24/4/2009, n. 9806; Cass., 14/3/2006, n. 5477; Cass., 9/9/2004, n. 18170).
Dalla attestazione telematica della Cancelleria della Corte di Appello di Trieste, in atti, risulta che in data 21/5/2019 la sentenza è stata notificata all’avvocato (OMISSIS), legale dell’odierna ricorrente incidentale.
Il termine di 30 giorni per la notifica del ricorso per regolamento di competenza è pertanto inutilmente spirato in data 22/6/2019.
2. Passando lo scrutinio dei motivi del ricorso principale, va osservato quanto segue.
3. Con il primo motivo la ricorrente in via principale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “Impugnazione della pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. La ricorrente si duole che la corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, essendo essa risultata totalmente vittoriosa. Lamenta che, in base al principio generale espresso dall’art. 91 c.p.c., il giudice, con la sentenza che definisce il processo davanti a sè, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Deduce altresì che l’art. 92 c.p.c. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamenl:e a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”.
La ricorrente si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19/4/2018, n. 77 le ragioni per farsi luogo a compensazione delle spese di lite non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, come stabilito dal Decreto Legge n. 132 del 2014, art. 13 la deroga essendo consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dalla Consulta, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Lamenta che nel caso di specie la compensazione delle spese non può trovare fondamento alcuno, in quanto non sussistono i casi di deroga sopra menzionati, e la ricorrente è stata giudicata dalla Corte territoriale totalmente vittoriosa, accogliendo l’appello spiegato dalla ricorrente, nonchè un’eccezione preliminare avanzata dalla stessa (“in via preliminare. Dichiararsi l’incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore della Sezione Specializzata del Tribunale di Udine in quanto materia concernente contratti agrari. Revocare il decreto ingiuntivo n. 50/2018 del 03.04.2018 del Tribunale di Udine…”).
4. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, “Impugnazione della pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza”. Lamenta che la Corte territoriale non ha rispettato l’obbligo di motivazione della propria decisione di compensare le spese di lite, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6.
La ricorrente evoca l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la violazione dell’art. 132 c.p.c. si verifica in caso di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. n. 23940/2017; Cass. SS.UU., n. 8053/2014), deducendo che nel caso di specie ricorre appunto una motivazione “apparente”.
Infatti, la Corte ha motivato la compensazione delle spese di lite facendo un generico riferimento “all’esito complessivo del giudizio e le peculiarità dello stesso”, laddove sarebbe evidente che non sono state trattate “peculiari” questioni di diritto da risolvere, avendo entrambi i giudici di merito deciso su mere questioni pregiudiziali di rito. Benchè graficamente esistente, la motivazione dell’impugnata sentenza non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
5.1 Per quanto specificamente attiene alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di compensazione delle spese di lite “Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., Sez. 6-3, ord. 17/10/2017, n. 24502; nello stesso senso Cass., Sez. 1, ord. 4/8/2017, n. 19613).
Orbene, nella specie la Corte di merito ha fatto espresso ed esaustivo richiamo alla valutazione “dell’esito complessivo del giudizio” e alle peculiarità dello stesso” a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite del giudizio di merito.
6. Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale” e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quat:er del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i rispettivi ricorsi, dello stesso articolo 13, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.