Sentenza 20244/2016
Fideiussione prestata in relazione a contratto di locazione – Termine di durata annuale
La fideiussione avente durata annuale e tacitamente rinnovabile, di anno in anno, salvo richiesta di svincolo tra le parti da esercitarsi entro una predeterminata scadenza, prestata a garanzia dell’obbligo del pagamento dei canoni di un contratto di locazione di maggior durata rispetto alla prima, è valida se, alla stregua dell’interpretazione complessiva delle sue clausole, il giudice accerti come pattuito un minore impegno temporale per il garante, atteso che, in una siffatta ipotesi, la descritta fideiussione si configura come un contratto a termine, in cui l’esercizio del diritto di disdetta finalizzato ad evitarne la rinnovazione tacita ha natura di atto meramente ricognitivo, e non di ingiustificato recesso dallo stesso.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 7-10-2016, n. 20244 (CED Cassazione 2016)
Art. 1957 cc (Scadenza dell’obbligazione principale) – Giurisprudenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (OMISSIS) s.r.l. otteneva, nei confronti del (OMISSIS) s.p.a., un decreto ingiuntivo sulla base di una fideiussione relativa a canoni di locazione dovuti dalla (OMISSIS) s.a.s..
L’ingiunta proponeva opposizione sostenendo che la garanzia era venuta meno, a seguito di disdetta, alla scadenza convenuta del 27/8/2006.
Nella resistenza della ingiungente, il giudice di pace di Genova rigettava l’opposizione, ma la sentenza, gravata da appello della banca, veniva riformata dal tribunale sul rilievo che era stata tra le parti convenuta la durata annuale della garanzia, con rinnovo tacito salvo disdetta. Per cui, essendo stata dalla banca comunicata regolare disdetta in data 12-12-2005, il rapporto era cessato alla prima scadenza utile.
Il tribunale, negando che la clausola di svincolo della garanzia fosse equivalente a quella attributiva di un diritto di recesso al predisponente il contratto, reputava inapplicabile l’art. 1341 c.c. in ordine al requisito della necessaria sottoscrizione.
Per la cassazione della sentenza, depositata il 29-7-2010 e non notificata, la società (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
La banca ha resistito con controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. la ricorrente ascrive alla sentenza: – di non aver rispettato il tenore letterale della clausola contrattuale che, facendo riferimento a una richiesta di svincolo “tra le parti”, aveva con la preposizione richiamato l’idea della necessità di un accordo ai fini del venir meno della garanzia; – di aver violato il criterio di interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altra, non avendo tenuto conto della premessa dell’atto negoziale, facente riferimento alla funzione della garanzia in rapporto ai canoni di locazione dovuti “per la complessiva somma di Euro 50.487,30 entro il 105-5-2014”; il che non avrebbe consentito di limitare infine l’impegno del garante al solo importo annuale di Euro 5.048,80; – di aver violato la prescrizione che impone di interpretare il contratto secondo buona fede, in relazione all’affidamento del creditore sulla vincolatività dell’impegno del garante in relazione all’intero importo garantito; – di non aver considerato che il testo della fideiussione era stato predisposto dalla banca, sicchè la clausola avrebbe dovuto essere interpretata contro la predisponente; – di avere infine violato il principio di equo contemperamento degli interessi delle parti.
– Col secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente ascrive al tribunale di non aver spiegato, a fronte della ripetuta testualità della clausola, da cosa era stata tratta la conclusione secondo cui, ai fini dello svincolo, non sarebbe stato richiesto il consenso dell’altra parte del contratto, atteso che tramite il meccanismo della tacita rinnovazione la durata della fideiussione era stata semplicemente agganciata a quella della locazione sottostante.
3. – Col terzo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in quanto la garanzia fideiussoria, trovando titolo in un contratto, non poteva divenire inefficace per dichiarazione unilaterale del garante.
4. – Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., si censura il tribunale per non aver considerato che il negozio fideiussorio, in base al meccanismo di rinnovazione automatica, aveva effettiva durata pari a quella della locazione; sicchè il diritto del banco di porre termine a esso non poteva che configurarsi come di recesso, e dunque supponeva l’applicabilità dell’art. 1341 c.c. richiedendo la specifica sottoscrizione della relativa clausola da parte del garantito.
5. – Infine col quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. essendo la condanna alle spese dipesa dall’errato accoglimento dell’appello.
6. – I primi quattro motivi di ricorso possono essere unitariamente esaminati perchè connessi.
I motivi sono infondati.
La sentenza ha accertato che la fideiussione prestata dalla banca aveva “durata un anno” e che la stessa sarebbe stata “tacitamente rinnovata di anno in anno salvo richiesta di svincolo tra le parti da esercitarsi entro 15 giorni dalla scadenza annuale”.
Sulla base di siffatto letterale tenore del patto, il tribunale ha ritenuto che si fosse in presenza di una garanzia a tempo determinato che, a seguito di incontestata comunicazione di disdetta, era venuta a cessare il 27-8-2006.
7. – Secondo la giurisprudenza di questa corte, la fideiussione prestata a garanzia di una o più obbligazioni si protrae, “salva diversa volontà negoziale”, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita.
è stato cosi’ affermato che, nella ipotesi di locazione in cui sia garantito l’obbligo del pagamento del canone, il fideiussore può recedere anticipatamente solo se, nel contratto di locazione e in quello di fideiussione, le parti abbiano espressamente convenuto il diritto del garante di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia ovvero se ricorra altra causa idonea a giustificare il recesso (v. Sez. 6-3 n. 2517114; Sez. 3 n. 8129-09).
Nella specie il tribunale ha ritenuto esistente per l’appunto una “diversa volontà negoziale” in ordine al protrarsi della garanzia per il solo periodo di un anno a meno di tacita rinnovazione.
è allora coerente con una simile premessa concludere che la comunicazione fatta dalla banca non aveva integrato un recesso anticipato, ma l’esercizio del diritto di disdetta finalizzato a impedire la tacita rinnovazione del contratto avente in sè un termine di durata inferiore a quello della sottostante locazione.
Può difatti osservarsi che, nel caso di scadenza di un contratto a termine, la disdetta, con la quale si intenda evitare la rinnovazione tacita, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso (cfr. per esempio Sez. lav. 23756-09 rispetto al contratto di lavoro a termine) E questo perchè nei contratti di durata occorre sempre distinguere fra le ipotesi in cui al contratto sia stato apposto un termine – nel qual caso non è consentito il recesso ingiustificato prima di quel termine – e le ipotesi in cui il contratto sia stato effettivamente stipulato a tempo indeterminato, ove il recesso è ammesso ma con congruo termine di preavviso.
8. – Restano dunque superati tutti i rilievi afferenti l’errata considerazione dei criteri interpretativi del contratto, essendo evidente che, sotto spoglie di simile censura, la ricorrente – movendo dalla considerazione che il contratto aveva fin dall’origine una durata collimante a quella della locazione intende giungere a un risultato interpretativo difforme da quello che il tribunale ha correttamente motivato.
Per quanto in linea di principio sia da ritenere che la fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più determinate prestazioni (nella specie, a garanzia delle prestazioni del conduttore, all’atto della conclusione di un contratto di locazione) si protragga per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, non è dubitabile che altra sia la situazione in cui, invece, risulti esplicitamente accertato dal giudice del merito un minore impegno di durata del garante, annuale e salvo tacito rinnovo.
Resta assorbito il quinto motivo, che supporrebbe errata la pronuncia del tribunale in ordine al merito della lite.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 7 luglio 2016.