Art. 1243 cc – Compensazione legale e giudiziale
Codice Civile Articolo 1243 codice civile Compensazione legale e giudiziale La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile…
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