Art. 1957 cc – Scadenza dell’obbligazione principale
CAPO VENTIDUESIMO. Della fideiussione – SEZIONE QUINTA. Dell’estinzione della fideiussione Art. 1957 codice civile Scadenza dell’obbligazione principale Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in…
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