Art. 1241 cc – Estinzione per compensazione
Codice Civile Articolo 1241 codice civile Estinzione per compensazione Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono . Giurisprudenza: Fallimento – Eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo – Nel giudizio promosso dalla…
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